Personalizzate anche le bottiglie alla vostra festa di Halloween con le etichette scaricabili e stampabili a tema “Mexican skull“, rettangolare su fondo nero o da scontornare.
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I vini vivaci non sono tutti uguali e non è solo questione di percezione o di nomi, lo stabilisce la normativa che, in funzione della pressione interna alla bottiglia, distingue tra vino spumante (oltre i 3 bar), frizzante (tra 1 e 2,5 bar) e vino fermo o tranquillo (inferiore a 1 bar). Ma quando con “vivace” vogliamo alludere a quelle bollicine che riempiono di gioia gli occhi, sfrigolano allegramente, ci solleticano il naso e grattano piacevolmente il palato, allora parliamo proprio di spumante.
Lo spumante è oggetto di molti stereotipi: spesso nell’immaginario comune è percepito come un vino leggero, per lo più indicato ad un pubblico femminile, relegato al momento del brindisi nelle occasioni di festa. Oggi invece i vini spumanti italiani sono vini di qualità, spesso di buona gradazione (il nostro Pinot-Cardonnay brut vanta un grado alcolometrico di 12% vol), che si prestano ad un consumo a tutto pasto. L’importante è saper scegliere districandosi tra le innumerevoli varietà di spumanti in commercio.
I vini spumanti infatti possono essere classificati in base a:
La prima regola per scegliere un buon spumante è preferire vini prodotti con metodi naturali. Ma che differenza c’è tra spumanti naturali e artificiali? Negli spumanti naturali l’effervescenza è dovuta all’anidride carbonica che si sviluppa spontaneamente durante la seconda fermentazione (presa di spuma) del vino: quando la fermentazione alcolica è ultimata, ovvero una volta che tutti gli zuccheri presenti nell’uva si sono trasformati in alcool, il vino è arricchito con lieviti e zuccheri aggiunti che inducono una rifermentazione durante la quale si sprigionano CO2, alcool (poco) e aromi. Gli spumanti artificiali sono invece ottenuti insuflando anidride carbonica nel vino (carbonazione) come può avvenire per l’acqua o altre bevande gasate. I vini prodotti con questo metodo sono di qualità inferiore, sia per la scarsità dei profumi e dei sapori sia per la qualità della spuma, poco fine e persistente. Tuttavia la gassificazione del vino è un metodo perfettamente legale (solo i vini spumanti DOC e DOCG non possono essere arricchiti di anidride carbonica) purché sull’etichetta sia presente la dicitura “Addizionato di CO2”.
I metodi di produzione naturale sono due: il “metodo Classico”, noto anche come Champenois (sebbene, in realtà, il termine “metodo Champenois” sia riservato solo ai vini “metodo Classico” prodotti nella regione francese dello Champagne) e il “metodo Martinotti” noto anche come metodo Charmat (dal nome del produttore francese che per primo mise in pratica su scala industriale e brevettò il processo ideato da Martinotti). Sorvoliamo ora sulle tappe storiche della nascita e perfezionamento dei metodi di spumantizzazione (dal leggendario frate Don Pérignon al bravo enologo Martinotti passando per Carlo Gancia) e scopriamo in cosa divergono i processi di produzione e quali caratteristiche connotano i vini che ne derivano. In estrema sintesi, la differenza sostanziale è la seguente: mentre il metodo classico prevede che la rifermentazione avvenga in bottiglia per cui la lavorazione (in realtà piuttosto complessa e con tempi di riposo lunghi, dai 15 ai 30 mesi) viene effettuata su ogni singolo pezzo prodotto, col metodo Martinotti sia la fase di fermentazione che quella di riposo (in genere un breve periodo di 2 – 3 mesi o, eccezionalmente, di 6) sono effettuate in grandi contenitori (autoclavi) e solo successivamente il vino viene imbottigliato, avendo cura di non perdere pressione. E’ facile intuire come con il metodo Martinotti sia possibile realizzare un risparmio sui tempi e le modalità di lavorazione, rispetto al metodo Classico davvero notevole, risparmio che si traduce in un prezzo di vendita ben più contenuto. E comunque, al di là del prezzo, gli spumanti metodo Classico risultano solitamente più strutturati e presentano un colore più carico e aromi più complessi mentre il metodo Martinotti esalta la freschezza del gusto e gli aromi fruttati e floreali e conferisce una gradazione più tenue.
A questo punto sta a voi scegliere tra uno spumante dolce o secco, in base al gusto personale, certamente, ma anche in funzione dell’occasione e degli abbinamenti con il cibo.
Per gli spumanti dolci non c’è dubbio, l’accostamento è con i dessert (specie quelli al cucchiaio la cui grassezza è ben equilibrata dalle bollicine) mentre, nel caso degli spumanti secchi, l’effervescenza e l’acidità che li contraddistinguono favoriscono l’abbinamento a piatti o condimenti grassi o a cibi ricchi di amidi (cereali, patate e legumi). Gli spumanti sono classificati in funzione degli zuccheri residui (dopo la presa di spuma) come segue:
Gli spumanti sono categorizzati anche in base al colore: bianco, rosé o rosso.
Come si è avuto modo di accennare, la maggior parte degli spumanti in commercio sono blend, o cuvée che dir si voglia, ossia spumanti ottenuti dalla rifermentazione di vini provenienti da vitigni differenti e talvolta anche da vendemmie differenti. Enunciare tutti i vitigni non è semplice ma tra i più comuni ricordiamo:
E ora veniamo all’ultima delle possibili denominazioni dello spumante: “millesimato” (“millésime” sulle etichette dei vini francesi). La legge prevede che, per poter utilizzare in etichetta il termine “millesimato”, almeno l’85% delle uve vinificate provenga da una stessa campagna vendemmiale. Dunque il termine in sé sta semplicemente ad indicare che tutti i vini avviati alla rifermentazione appartengono alla stessa annata (millesimo), quella indicata in etichetta. Eppure nella percezione comune dei consumatori il termine “millesimato” esprime un intrinseco valore qualitativo: è corretto questo pensiero? Sì e no. In genere gli spumanti si ottengono miscelando vini di differenti annate allo scopo di mantenere le caratteristiche organolettiche costanti. Gli spumanti “non millesimati” o “sans année” rappresentano la grande maggior parte della produzione. Accade però talvolta che un produttore, considerata l’eccezionale qualità di una vendemmia, decida di produrre uno spumante con vini che appartengono tutti alla stessa straordinaria raccolta poiché così anche lo spumante sarà di qualità superiore. Quindi l’opinione che uno spumante millesimato sia effettivamente un vino pregiato è fondata. Eppure bisogna dire che la decisione di produrre uno spumante millesimato spetta solo al produttore che può scegliere di utilizzare vini della stessa annata anche quando la qualità non sia delle migliori al solo scopo di sfruttare in etichetta il prestigioso termine “millesimato” quale vessillo di qualità. Millantando una peculiarità del prodotto che esclusivo non è, questo comportamento scorretto, sebbene legale, tende a svuotare di significato il termine millesimato e ad alzare l’asticella delle competenze necessarie per potersi orientare nell’acquisto.
In ogni caso la raccomandazione a consultare sempre attentamente l’etichetta rimane pur sempre valida, poiché leggendo potrete sapere, se non proprio tutto, davvero molto del vino che state per acquistare: se è un marchio DOC o DOCG, se è stato addizionato con anidride carbonica, se è millesimato e a quale annata appartiene, la gradazione alcolica, il grado di secchezza o dolcezza del vino e l’esatto residuo zuccherino. Se poi siete interessati anche a qualche consiglio per il servizio e la degustazione degli spumanti proseguite con la lettura di “Bollicine (parte II°): gustare i vini spumanti”.
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Quali garanzie di qualità offrono i marchi a denominazione di origine IGT, DOC e DOCG? Che rapporto c’è con i marchi europei DOP e IGP? Cosa sono i vini varietali di cui si sente tanto parlare ultimamente? Quale differenza c’è tra un vino a denominazione di origine e un vino comune, il cosiddetto “vino da tavola“? Quanti sono i vini a denominazione di origine in Italia? Per cercare di rispondere a queste domande, abbiamo preparato questa sintesi della classificazione dei vini in Italia.
E’ disponibile anche l’articolo completo sulle tipologie dei vini italiani e la breve guida in PDF per la stampa.
La regola aurea del consumatore accorto è quella di leggere sempre le etichette. Ma se sulle etichette troviamo termini, acronimi, simboli o unità di misura che non conosciamo approfonditamente anche la lettura più attenta risulta inutile. Iniziamo allora dalla classificazione dei vini che possiamo trovare indicata in etichetta, per capire lo spirito con cui è stata pensata, quali informazioni possiamo dedurne e in che modo questa classificazione ci tutela, in quanto consumatori, e può guidare la nostra scelta.
Per saltare il quadro generale e andare direttamente alle definizioni delle tipologie di vino, seguite i link sotto:
Abbiamo preparato anche una sintesi in infografica dell’articolo e una breve guida pdf per la stampa.
La classificazione dei vini è disciplinata dai regolamenti emanati dalla Comunità Europea e recepiti dalle normative nazionali. La classificazione voluta dalla Comunità Europea intende suddividere i vini in due tipologie essenziali:
Tuttavia la normativa italiana ha introdotto alcune varianti importanti rispetto alle linee guida europee, introducendo la sigla IGT (Indicazione Geografica Tipica) che può essere utilizzata (e spessissimo lo è) in luogo della sigla IGP e le classificazioni vini DOC (Denominazione di Origine Controllata) e vini DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) in luogo della classificazione DOP introdotta dall’Europa.
Inoltre, all’interno delle classificazioni territoriali la normativa italiana prevede che possano essere specificate sottozone geografiche oppure sottodenominazioni.
In sostanza la classificazione dei vini in Italia può essere rappresentate come una “piramide” alla cui base troviamo i vini senza denominazione di origine, vini soggetti a minori restrizioni e vincoli di legge (ma ugualmente sottoposti a norme e controlli per quel che riguarda gli aspetti igienico-sanitari) che sono poi quelli più largamente diffusi. Al di sopra si trovano le altre tipologie, potremmo dire “territoriali”, soggette ad una rigida regolamentazione, via via più restrittiva e vincolante mano a mano che si sale verso il vertice, rappresentato dai vini DOCG.
Le regole che normano i vini a denominazione di origine sono raccolte nei disciplinari che definiscono gli standard qualitativi di produzione per i vini DOC e IGT, di produzione e imbottigliamento per i vini DOCG. In estrema sintesi, i disciplinari definiscono per ciascuna denominazione di origine: le zone di produzione dell’uva, la resa massima per ettaro, il titolo alcolometrico minimo (la gradazione alcolica svolta) e alcune caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche distintive. Ogni anno, apposite commissioni verificano che il vino di ogni singolo produttore soddisfi tali requisiti.
Da questo quadro risulta evidente che l’intenzione del legislatore, sia europeo che italiano, è stata quella di valorizzare le tipicità e di tutelare i consumatori rispetto a frodi e sofisticazioni, anche a costo di appesantire, e non poco, gli adempimenti burocratici a carico di produttori e imbottigliatori.
Tra i provvedimenti più “visibili” a tutela dell’acquirente ci sono una serie di specifiche indicazioni obbligatorie da includere in etichetta (di cui tratteremo in un post dedicato) e l’obbligo di apporre su ogni bottiglia di vino DOC o DOCG uno speciale contrassegno stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, noto come “fascetta”, sul quale è impresso un codice alfa-numerico di tracciabilità. Tramite i siti di molti consorzi di tutela, digitando il codice è possibile verificare l’azienda imbottigliatrice, la data di imbottigliamento e altre informazioni ma soprattutto assicurarsi dell’autenticità del marchio (ad esempio per il Gavi DOCG è possibile utilizzare il modulo di rintracciabilità sul sito del Consorzio Tutela del Gavi). Vediamo ora in dettaglio le specifiche relative alle diverse classificazioni.
I vini che appartengono a questa categoria derivano da uve autorizzate senza vincoli di territorialità o tipolgia di vitigno e senza particolari prescrizioni che ne regolano la produzione se non quelle di carattere igienico-sanitario. Sull’etichetta devono obbligatoriamente riportare la ragione sociale dell’imbottigliatore mentre è facoltativa l’indicazione del colore (rosso, bianco o rosato) e dell’annata. E’ espressamente vietato fare riferimento ai vitigni utilizzati.
Verrebbe spontaneo pensare che questi vini siano di bassa qualità ma questo giudizio non è necessariamente vero. Può capitare infatti che un vino cosiddetto da tavola nasca magari da una scelta ideologica di rifiuto delle norme di classificazione o, più facilmente, dalla semplice necessità “commerciale” di rinunciare al titolo per poter agire liberamente sul prezzo e andare così incontro a una domanda più ampia che consenta di “smaltire” i frutti di un’annata particolarmente generosa. Vero è che questi vini sono sottoposti a minori controlli e quindi, davanti ad un’offerta pressoché infinita, l’acquirente è privo di garanzie di qualità e deve arrangiarsi da sé. Insomma, come per i “saldi”, il consumatore si può trovare con la stessa facilità davanti ad una favorevole opportunità di acquisto o a una solenne fregatura. Tutelatevi allora approfondendo la vostra conoscenza del prodotto, effettuando qualche ricerca o, meglio ancora, recandovi in cantina.
I vini derivanti per almeno l’85% da una certa varietà d’uva possono riportare in etichetta l’indicazione del vitigno principale. Sono ammissibili però solo vini varietali da vitigni internazionali (Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah). Come per i vini comuni, è d’obbligo indicare in etichetta la ragione sociale dell’azienda imbottigliatrice, mentre l’annata resta facoltativa.
Questi vini prendono il nome dalla zona geografica di produzione dell’uva da cui sono ottenuti (per almeno l’85%). Per ottenere la classificazione IGT si rende necessario osservare un disciplinare di produzione disegnato nei suoi caratteri essenziali dalla normativa europea per tutti i vini IGP e tuttavia meno restrittivo di quelli in essere per i vini DOP, ovvero DOC e DOCG. Per i vini IGT, fatta salva l’obbligatorietà di precisare l’azienda imbottigliatrice, è legittimo indicare in etichetta oltre al territorio di provenienza, il vitigno, il colore e l’annata. In Valle d’Aosta, ove vige il bilinguismo francese, la sigla IGT può essere sostituita dalla denominazione “Vin de pays”, mentre per i vini prodotti in provincia di Bolzano, in forza del bilinguismo tedesco, può essere utilizzata la denominazione “Landweine”.
Sebbene la classificazione IGT corrisponda al livello più basso delle denominazioni di origine è possibile trovare all’interno d questa classificazione anche vini di grandissimo pregio, frutto del lavoro serio ed accorto di bravi produttori. Le denominazioni IGT in Italia sono 118 di cui però neppure una in Piemonte, la nostra regione.
La classificazione DOC si riferisce a zone tradizionalmente vocate a dare vini di qualità che, prima di ottenere tale riconoscimento, hanno mantenuto la classificazione IGT per almeno 5 anni. I vini DOC devono esprimere un carattere peculiare fortemente legato al territorio di coltivazione dell’uva e rispettare, in tutte le fasi di produzione, le prescrizioni del disciplinare di riferimento (zona di produzione, vitigno, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, etc.). Oltre alla certezza sulla zona e sul vitigno di provenienza la dicitura DOC è anche una garanzia di qualità poiché, prima di poter essere commercializzati fregiandosi di tale titolo, i vini devono superare la valutazione da parte di un team di esperti delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
Ad oggi (settembre 2013) le DOC in Italia sono 330: la maggiore concentrazione è in Piemonte, dove ne riscontriamo 42, tra cui il Monferrato Dolcetto, Piemonte Moscato e Piemonte Grignolino, vini che potete trovare anche nella nostra cantina.
La denominazione DOCG è riservata a tipologie di vini che avendo militato per almeno 10 anni tra le file dei vini DOC possano vantare un particolare e consolidato prestigio e siano riconosciute di pregio sotto il profilo della valutazione sensoriale. I disciplinari da osservare per ottenere la classificazione DOCG stabiliscono puntualmente procedure e controlli durante tutto il ciclo di produzione dalla vigna alla bottiglia. Le analisi delle caratteristiche del vino sono infatti verificate sia in fase di produzione che successivamente all’imbottigliamento, quando viene effettuato anche un assaggio da parte di un’apposita commissione di esperti che effettua una valutazione sensoriale. Ecco perché la garanzia espressa dal titolo DOCG risulta del tutto affidabile.
Le DOCG sono 73: di queste ben 16 in Piemonte, tra cui il Cortese di Gavi e la Barbera d’Asti presenti nel nostro assortimento.
Per i vini DOC e DOCG sono inoltre previste ulteriori specificazioni:
Chi desiderasse approfondire le proprie conoscenze può prendere visione dei disciplinari che regolamentano i vini DOP e IGP in Italia sul sito del MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali).
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